ESENZIONE TICKET PER FARMACI PER CONDIZIONE ECONOMICA ED ETA’, E PER PRESTAZIONI SPECIALISTICHE PER ETA’ E PER PARTICOLARI CONDIZIONI CON CORRELATI LIMITI DI REDDITO

ESENZIONE TICKET PER FARMACI PER CONDIZIONE ECONOMICA ED ETA’, E PER PR...

Dettagli della notizia

ll Sindaco informa la cittadinanza che presso l'Ufficio di Segreteria del Comune di Patù è attivo lo sportello per la richiesta di esenzione ticket per le prestazioni specialistiche e la compartecipazione alla spesa farmaceutica.

Lo sportello resterà aperto a partire dal mese di Aprile esclusivamente nei seguenti giorni e nei seguenti orari:
MERCOLEDI dalle 10,00 alle 12,00
VENERDI dalle 10,00 alle 12,00

 

Gli interessati consegneranno tutta la documentazione completa il mercoledì per poi ritirare l’esenzione il venerdì.


ESENZIONE TICKET FARMACI PER CONDIZIONE ECONOMICA ED ETÀ

 

CHI HA DIRITTO

I soggetti iscritti al Servizio Sanitario Regionale (SSR) cui è stato riconosciuto il diritto all'esenzione.

Esenzione totale:
- CODICE E03 - titolari di pensioni sociali e loro familiari a carico;
- CODICE E04 - titolari di pensioni al minimo di età superiore a sessant'anni e loro familiari a carico, appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito complessivo annuo inferiore a 8.263,31 euro, incrementato fino a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46
euro per ogni figlio a carico;
- CODICE E94 - cittadini appartenenti a nuclei familiari con reddito lordo complessivo annuo fino a 18.000,00 euro, incrementato di 1.000,00 euro per ogni figlio a carico;
Esenzione parziale:
- CODICE E95 - cittadini di età superiore a sessantacinque anni, appartenenti ad un nucleo familiare con reddito lordo complessivo annuo non superiore a 36.151,98 euro;
- CODICE E96 - cittadini appartenenti a nuclei familiari con reddito lordo complessivo annuo fino a 23.000,00 euro, incrementato di 1.000,00 euro per ogni figlio a carico.
COME SI ESERCITA IL DIRITTO ALL'ESENZIONE
Dal 1 luglio 2011 i medici di famiglia (medici di medicina generale e pediatri di libera scelta) indicano la condizione di esenzione per reddito sulle ricette, rilevandola da uno specifico elenco fornito dal Sistema nazionale "Tessera Sanitaria".
Gli assistiti, ove in possesso delle condizioni previste, sono automaticamente inseriti negli elenchi del Sistema Nazionale "Tessera Sanitaria", sulla base dei dati fornite dall'INPS e dall'Agenzia delle Entrate.
Al momento della prescrizione, l'assistito (o altri che per esso ne abbia titolo, ad esempio il genitore per il minore) richiede al medico l'indicazione sulla ricetta del codice di esenzione per condizione economica: il medico, verificata la presenza del nominativo dell'assistito nell'elenco fornito dal sistema "Tessera Sanitaria", riporta il codice di esenzione sulla ricetta.
COSA BISOGNA FARE
Gli assistiti che ritengono di possedere i requisiti per avere i benefici previsti per i codici E03- E04 -E94- E95- E96 e non risultano inseriti nel Sistema "Tessera Sanitaria" dovranno recarsi presso l'Ufficio di Segreteria per rendere un'autocertificazione (che sarà acquisita in tempo reale dal Sistema "Tessera Sanitaria" del Ministero dell'Economia e delle Finanze) e ottenere l'attestato di esenzione.
Si ricorda che l'autocertificazione dovrà essere resa dall'interessato (o da chi per esso ne ha titolo) munito di valido documento d'identità e della Tessera Sanitaria.

ESENZIONE TICKET
PER LE PRESTAZIONI SANITARIE
PER ETÀ E PER PARTICOLARI CONDIZIONI
CON CORRELATI LIMITI DI REDDITO

Alcune condizioni personali e sociali, associate a determinate situazioni reddituali, danno diritto all'esenzione dalla partecipazione al costo (ticket) sulle prestazioni di diagnostica strumentale, di laboratorio e sulle altre prestazioni specialistiche ambulatoriali, erogate a carico del Servizio Sanitario Regionale (SSR).
CHI HA DIRITTO
in base alla legislazione nazionale [Fonte: L. n. 537/'93, art. 8, c. 16]
- CODICE E01 - Soggetti di età inferiore a sei anni e superiore a sessantacinque anni, appartenenti ad un nucleo familiare con reddito complessivo annuo non superiore a 36.151,98 euro;
- CODICE E02 - Disoccupati e loro familiari a carico, appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito complessivo annuo inferiore a 8.263,31 euro per persona sola, incrementato fino a 11.362,05 euro in presenza del coniuge a carico ed in ragione di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico;
- CODICE E03 - Titolari di pensioni sociali e loro familiari a carico;
- CODICE E04 - Titolari di pensioni al minimo di età superiore a sessant'anni e loro familiari a carico, appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito complessivo annuo inferiore a 8.263,31 euro, incrementato fino a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico.
COME SI ESERCITA IL DIRITTO ALL'ESENZIONE
Dal 2 maggio 2011 i medici di famiglia (medici di medicina generale e pediatri di libera scelta) indicano la condizione di esenzione per reddito sulle ricette, rilevandola da uno specifico elenco fornito dal Sistema nazionale "Tessera Sanitaria".
Gli assistiti con codici di esenzione E01, E03, E04, ove ancora in possesso delle condizioni che ne danno diritto, sono automaticamente inseriti negli elenchi forniti dal Sistema nazionale "Tessera Sanitaria", poiché questo sistema considera i dati dell'anagrafe tributaria e dell'INPS.
COSA BISOGNA FARE
Gli assistiti che ritengono di possedere i requisiti per avere i benefici previsti per i codici E01- E03 -E04 e non risultano inseriti nel Sistema "Tessera Sanitaria" dovranno recarsi presso l'Ufficio di Segreteria per rendere un'autocertificazione (che sarà acquisita in tempo reale dal Sistema "Tessera Sanitaria" del Ministero dell'Economia e delle Finanze) e ottenere l'attestato di esenzione.
Gli assistiti con codice di esenzione E02, se ancora in possesso delle condizioni che ne danno diritto, devono rendere un'autocertificazione presso l'Ufficio di Segreteria, per poter essere inseriti negli elenchi degli esenti ed ottenere l'attestato di esenzione.
I soggetti residenti in altre regioni o iscritti al SSR di altre regioni devono continuare a dichiarare sul retro della ricetta di avere diritto all'esenzione (autocertificazione).
Note:
1. Per "nucleo familiare" deve intendersi quello rilevante a fini fiscali (e non anagrafici), costituito dall'interessato, dal coniuge non legalmente separato e dagli altri familiari a carico.
2. Per "familiari a carico" si intendono i familiari non fiscalmente indipendenti, vale a dire i familiari per i quali l'interessato gode di detrazioni fiscali (in quanto titolari di un reddito annuo inferiore a 2.840,51 euro).
3. Il reddito complessivo del nucleo familiare è pari alla somma dei redditi dei singoli membri del nucleo.
4. Ai fini dell'esenzione per motivi di reddito, è necessario prendere in considerazione, il reddito riferito all'anno precedente.
5. Il termine "disoccupato" è riferito esclusivamente al cittadino che abbia cessato per qualunque motivo (licenziamento, dimissioni, cessazione di un rapporto a tempo determinato) un'attività di lavoro dipendente e sia iscritto all'Ufficio del lavoro in attesa di nuova occupazione.

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