ATTUAZIONE MISURE DI PREVENZIONE IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. SOSPENSIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO COMUNALE, DELLE ATTIVITA` DIDATTICHE IN PRESENZA DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA DAL 3

ORDINANZA N. 6 DEL 01.05.2021

ATTUAZIONE MISURE DI PREVENZIONE IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL&r...

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IL SINDACO f.f.

Preso atto che, nell'ambito del servizio di trasporto scolastico, si è avuto notizia di un caso di positività al Covid-19;

Preso atto che con decreto legge n. 52 del 22 aprile 2021 lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili è stato prorogato al 31 luglio 2021;

Visti, in particolare, i seguenti articoli del su richiamato decreto legge n. 52/2021:

  • 1, comma 1, che così testualmente recita: “Fatto salvo quanto diversamente disposto dal presente decreto, dal 1 maggio al 31 luglio 2021, si applicano le misure di cui al provvedimento adottato in data 2 marzo 2021, in attuazione dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35”;
  • l’art. 3, comma 1, che così testualmente recita: “Dal 26 aprile e fino alla conclusione dell’anno scolastico 2020 – 2021, è assicurato in presenza sull’intero territorio nazionale lo svolgimento dei servizi educativi per l’infanzia……, dell’attività scolastica e didattica della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado, nonché delle attività scolastiche e didattiche della scuola secondaria di secondo grado di cui al comma 2, almeno per il 50 per cento della popolazione studentesca. Le disposizioni di cui al primo periodo non possono essere derogate da provvedimenti dei Presidenti delle Regioni… e dei Sindaci. La predetta deroga è consentita solo in casi di eccezionale e straordinaria necessità dovuta alla presenza di focolai o al rischio estremamente elevato di diffusione del virus SARS-Co V-2 o di sue varianti nella popolazione scolastica. I provvedimenti di deroga sono motivatamente adottati sentite le competenti autorità sanitarie e nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, anche con riferimento alla possibilità di limitarne l’applicazione a specifiche aree del territorio”;

Vista l’Ordinanza n. 121 adottata dal Presidente della Giunta Regionale Puglia in data 23/04/2021, con la quale avvalendosi delle possibilità di deroga riconosciute dall’art. 3 del D.L. n. 52/2021 e sulla base del registrato quadro epidemiologico che indica la crescita dei contagi tra i soggetti in età scolare pur in presenza di un rallentamento generale del numero dei contagi, viene stabilito che le istituzioni scolastiche della scuola primaria, secondaria di primo e secondo grado, debbano garantire la didattica digitale integrata a tutti gli alunni le cui famiglie richiedano espressamente di adottarla;

Ritenuto, in attesa di comunicazioni ufficiali da parte della competente Autorità Sanitaria, ed in via precauzionale, a tutela della salute pubblica, di dover disporre:

  • la sospensione dal 3 maggio all'8 maggio 2021 del servizio di trasporto scolastico comunale;
  • per tutti coloro che hanno usufruito del servizio di trasporto scolastico comunale dal 26 aprile al 30 aprile 2021:
    • la sospensione dal 3 maggio all'8 maggio 2021 dell'attività didattica in presenza presso la scuola dell’Infanzia e Primaria;
    • l'obbligo di isolamento domiciliare, con decorrenza immediata e fino all'8 maggio 2021;

Ritenuto di poter disporre quanto innanzi detto in forza della possibilità di deroga riconosciuta dall’art. 3 del D.L. n. 52/2021;

Visto, altresì, l’articolo 117 comma 1, del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 secondo cui “in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale”;

Visto infine l’art 50 del D. Lgs. n. 267/2000 che attribuisce al Sindaco potere di ordinanza come Autorità Sanitaria locale in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale;

Sentite l'Asl Lecce e la Dirigente Scolastica;

 

ORDINA

 

  1. la sospensione dal 3 maggio all'8 maggio 2021 del servizio di trasporto scolastico comunale;
  2. per tutti coloro che hanno usufruito del servizio di trasporto scolastico comunale dal 26 aprile al 30 aprile 2021:
    • la sospensione dal 3 maggio all'8 maggio 2021 dell'attività didattica in presenza presso la locale scuola dell’Infanzia e Primaria;
    • l'obbligo di isolamento domiciliare, con decorrenza immediata e fino all'8 maggio 2021;

DISPONE

  • che la presente Ordinanza sia inviata:
  • al Prefetto della Provincia di Lecce;
  • al Comando di Polizia Locale di Patù;
  • al Comando Stazione Carabinieri di Castrignano del Capo;
  • all'Asl Lecce;
  • al Dirigente dell'Istituto Comprensivo;
  • la pubblicazione immediata sul sito istituzionale web e all’albo Pretorio del Comune di Patù.

Si dà atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Puglia entro 60 giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione.

 

Patù,  01 maggio 2021

                                                                                                                                                      


                                                                                                                                                                                                                IL SINDACO f.f.

                                                                                                                                                                                                              Dott.ssa Pina LEO

 

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