- Modulo di domanda
- Fotocopia documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.
ELENCO GIUDICI POPOLARI CORTE DI ASSISE E CORTE DI ASSISE DI APPELLO
- Tipologia: Procedimento d'ufficio
- Termine procedimentale: COME DA DISPOSIZIONI NORMATIVE
- Silenzio assenso: No
Descrizione
I cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune ed in possesso dei requisiti di idoneità possono richiedere l’iscrizione negli albi dei giudici popolari di Corte di assise e di Corte di assise di appello presentando apposita domanda entro il mese di luglio di ciascun anno dispari.
L’iscrizione resta valida sino a quando il cittadino mantiene i requisiti per l’iscrizione negli albi stessi.
Requisiti di iscrizione:
Ai sensi degli artt. 9 e 10 della Legge 10 aprile 1951, n. 287 l’inclusione negli albi dei giudici popolari è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:
- cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici;
- buona condotta morale;
- età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni;
- titolo finale di studi di scuola media di primo grado, di qualsiasi tipo (per i giudici popolari delle Corti di assise) o titolo finale di studi di scuola media di secondo grado, di qualsiasi tipo (per i giudici popolari delle Corti di assise di appello).
Incompatibilità:
L’art. 12 della Legge 10 aprile 1951, n. 287 dispone che non possono assumere l’ufficio di giudice popolare:
- i magistrati e, in generale, i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all’ordine giudiziario;
- gli appartenenti a qualsiasi organo di polizia, anche, se non dipende dallo Stato in attività di servizio;
- i ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione.
Normative di riferimento
Art.21 legge 10 aprile 1951 n. 287
Cosa fare
I cittadini interessati possono presentare apposita domanda entro il mese di luglio di ciascun anno dispari.
Modalità per l'effettuazione dei pagamenti
Il servizio non prevede pagamenti
Strumenti di tutela
Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della nota trasmessa ai sensi dell'art. 10 bis (Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza) della L. n. 241/90 modificata dalla L. n. 15/2005, l'interessato può presentare per iscritto eventuali osservazioni, eventualmente corredate da documenti.