EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E DELLA LORO MESSA IN SICUREZZA MEDIANTE INTERRAMENTO DELLE RELATIVE LINEE importo complessivo intervento € 100.000,00 - D.L. 30 aprile 2019, n. 34 - art. 30 e s.m.i.- Misure urgenti di c

Scheda di dettaglio

Si da atto che:

- Che con D.L. 30 aprile 2019, n. 34 - Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi. Pubblicato nella Gazz. Uff. 30 aprile 2019, n. 100 all'art. 30 “Contributi ai comuni per interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile “ è stato disposto l'emanazione di un decreto del Ministero dello sviluppo economico, con il quale sono assegnati, sulla base dei criteri di cui al comma 2, contributi in favore dei Comuni, nel limite massimo di 500 milioni di euro per l'anno 2019 a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione (FSC), di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per la realizzazione di progetti relativi a investimenti nel campo dell'efficientamento energetico e dello sviluppo territoriale sostenibile. Il contributo di cui al comma 1 è attribuito a ciascun Comune sulla base della popolazione residente alla data del 1° gennaio 2018, secondo i dati pubblicati dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT). I contributi di cui al comma 1 sono destinati ad opere pubbliche in materia di: a) efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti all'efficientamento dell'illuminazione pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica, nonché all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili; b) sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi interventi in materia di mobilità sostenibile, nonché interventi per l'adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche. Il Comune beneficiario del contributo può finanziare una o più opere pubbliche di cui al comma 3, a condizione che esse: a) non abbiano già ottenuto un finanziamento a valere su fondi pubblici o privati, nazionali, regionali, provinciali o strutturali di investimento europeo; b) siano aggiuntive rispetto a quelle già programmate sulla base degli stanziamenti contenuti nel bilancio di previsione dell'anno 2019. Il Comune beneficiario del contributo di cui al comma 1 è tenuto ad iniziare l'esecuzione dei lavori di cui al comma 3 entro il 31 ottobre 2019. Il contributo è corrisposto ai Comuni beneficiari dal Ministero dell'economia e delle finanze, su richiesta del Ministero dello sviluppo economico. L'erogazione avviene, per il 50 per cento, previa richiesta da parte del Ministero dello sviluppo economico sulla base dell'attestazione dell'ente beneficiario dell'avvenuto inizio dell'esecuzione dei lavori entro il termine di cui al comma 5. Il saldo, determinato come differenza tra la spesa effettivamente sostenuta per la realizzazione del progetto e la quota già erogata, nel limite dell'importo del contributo di cui al comma 2, è corrisposto su autorizzazione del Ministero dello sviluppo economico anche sulla base dei dati inseriti, nel sistema di monitoraggio di cui al comma 11 dall'ente beneficiario, in ordine al collaudo e alla regolare esecuzione dei lavori . I Comuni che non rispettano il termine di cui al comma 5 decadono automaticamente dall'assegnazione del contributo di cui al comma 1. Le relative risorse rientrano nella disponibilità del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione. Il Comune beneficiario dà pubblicità dell'importo concesso dal Ministero dello sviluppo economico nella sezione «Amministrazione trasparente» di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sottosezione Opere pubbliche. I Comuni beneficiari monitorano la realizzazione finanziaria, fisica e procedurale delle opere pubbliche attraverso il sistema di monitoraggio, di cui al all'articolo 1, comma 703, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, classificando le opere sotto la voce «Contributo comuni per efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile - DL crescita»;

- che con Decreto del 14 Maggio 2019 il Direttore Generale Laura Auria aveva decretato che Le risorse finanziarie previste dall'articolo 30, comma 1, del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, al netto delle risorse necessarie per la copertura degli oneri di cui al comma 14, sono assegnate a ciascun Comune, sulla base dei criteri di cui al comma 2 del citato articolo 30, secondo quanto indicato negli allegati da 1 a 25 del presente decreto. Ai fini dell'erogazione e dell'utilizzo delle risorse di cui al comma 1, nonché del monitoraggio e della pubblicità delle opere finanziate, resta fermo quanto stabilito dall'articolo 30 del decreto legge n. 34/2019, ivi inclusa la decadenza dall'assegnazione del contributo con conseguente rientro del relativo importo nelle disponibilità del Fondo per lo sviluppo e la coesione, per i Comuni che non iniziano l'esecuzione dei lavori relativi agli interventi di efficientamento energetico o di sviluppo territoriale sostenibile entro il termine del 31 ottobre 2019. Fatto salvo il decreto del Ministero dello sviluppo economico per la disciplina delle modalità di controllo previsto dal comma 13 del medesimo articolo 30, le disposizioni operative per l'attuazione della misura sono fornite con successivo provvedimento del Direttore Generale della Direzione generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico, da pubblicare sul sito internet del predetto Ministero.;

- che Con Decreto dell' 11 novembre 2020 il Ministero dell'Interno ha erogato altri 497.220.000 euro, che potranno essere utilizzati dalle Amministrazioni Comunali di tutta Italia per effettuare investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile e di seguito sono indicate le fasce, con ammontare già raddoppiato per l'anno 2021: 100.000 euro per i Comuni con popolazione inferiore o uguale a 5.000 abitanti;

- con DGC n. 34 del 25.06.2021 l'A.C. ha manifestato la volontà di destinare le risorse assegnate con il citato Decreto del 11.11.2020 per eseguire una serie di interventi di efficientamento energetico degli impianti di pubblica illuminazione e della loro messa in sicurezza mediante interramento delle relative linee;

- con determinazione n. 310 del 02.09.2021 si è, pertanto, determinato a contrarre, ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii., per l'affidamento dell'intervento di “Efficientamento Energetico degli Impianti di Pubblica Illuminazione e della loro Messa In Sicurezza Mediante Interramento delle Relative Linee", importo complessivo € 100.000,00 codice CUP G69J21007740001 mediante procedura di affidamento diretto ex art. 36 comma 2 lett. a) del Codice come modificato come modificato dalla L. n. 120/2020 e dal DL n. 77/2021 e secondo il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso di cui all'art. 95 del suddetto Decreto ovvero con procedura di contrattazione diretta tra RUP e O.E. invitato, attingendo dall'Elenco degli Operatori Economici qualificati iscritti nella Piattaforma Telematica “tuttogare” in uso al Comune di Patù;

- con determinazione n. 323 del 09.09.2021 è stato aggiudicato, mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016, l'intervento di “Efficientamento Energetico degli Impianti di Pubblica Illuminazione e della loro Messa In Sicurezza Mediante Interramento delle Relative Linee", per un importo complessivo pari ad € 100.000,00.

Informazioni

Ai sensi dell'art. 30 del Decreto Legge del 30 aprile 2019 n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58, pubblicato su G.U. il 29.06.2019 n. 151 si precisa che:

1) fonte di finanziamento: Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) di cui all’art. 1, comma 6, della Legge n. 147 del 27.12.2013

2) importo assegnato: € 100.000,00

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