CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITÀ

Descrizione

E' un beneficio concesso alla madre  del nuovo nato dal Comune di residenza ed erogato dall’INPS, con assegno in un'unica soluzione, previa autorizzazione del Comune competente, corrispondente a  cinque mensilità (cinque mensilità corrispondono al periodo di astensione obbligatorio dal lavoro secondo la normativa vigente).

L’importo complessivo (x 5 mensilità ) dell'assegno peri nati nell’anno 2020 è pari ad euro 1.740,60 (importo mensile 348,12).

                                                                  CHI PUO' FARE LA RICHIESTA

Per avere diritto all'assegno è necessario:

  • Essere residenti nel Comune di Patù al momento della presentazione della domanda.
  • Essere residenti nel territorio dello Stato italiano al momento della nascita del figlio o ingresso in famiglia per affidamenti/adozioni
  • Essere cittadine italiane o comunitarie
  •  Essere cittadini extracomunitari in possesso di uno dei seguenti titoli di soggiorno:
    -  cittadina titolare del permesso di soggiorno CE per soggiornanti lungo periodo. Anche la cittadina non comunitaria che sia in attesa del rilascio del permesso di soggiorno CE per lungo periodo  può presentare, entro sei mesi dalla nascita, la domanda di assegno di maternità allegando la ricevuta comprovante l’avvenuta richiesta del titolo di soggiorno. Tale domanda è tenuta in sospeso dal Comune fino all’esibizione del titolo eventualmente anche oltre il termine dei sei mesi previsto per la presentazione della domanda.
    -  cittadina titolare del permesso unico per il lavoro (D.lgs 40/2014) o con autorizzazione al lavoro (o familiare di ) ad eccezione categorie espressamente escluse dal D.lgs. 40/2014;
    -  cittadina familiare di cittadino italiano/dell’Unione  o di cittadini soggiornanti di lungo periodo non avente la cittadinanza di uno stato membro, che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno  permanente;
    -  cittadina rifugiato politico, (o familiare di );
    -  cittadina apolide, (o familiare di );
    -  cittadina titolare protezione sussidiaria;
    -  cittadina titolare di protezione umanitaria;
    -  cittadina che abbia soggiornato legalmente in almeno due stati membri, (o familiare di );
    -  cittadina lavoratore del Marocco, Tunisia, Algeria e Turchia (o familiare di ).
  • Avere un figlio nato nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020 oppure avere un minore che abbia fatto ingresso, con un'età non superiore ai 6 anni, nella famiglia anagrafica in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento (per gli affidamenti e le adozioni internazionali è sufficiente la minore età).
    Se la richiesta è formulata da soggetto in possesso di permesso di soggiorno CE: il figlio che non è nato in Italia o non risulti cittadino di uno stato dell’Unione Europea, deve altresì essere in possesso di valido titolo di soggiorno;
  • Non ricevere per il figlio nato altro trattamento previdenziale (altro trattamento per la maternità) oppure che esso sia inferiore ad euro   (quota differenziale). L'assegno infatti non viene concesso alle donne già  beneficiarie di trattamento previdenziale di indennità per la maternità in corso salvo il caso in cui l'importo mensile percepito sia inferiore alla cifra mensile di euro 348,12. In tal caso può essere erogata la differenza.
  • Avere una situazione economica I.S.E.E inferiore ad Euro 17.416,66 L’ISEE richiesto è per “Prestazioni agevolate rivolte a minorenni o a famiglie con minorenni ”

 

 

Normative di riferimento

art 65 L. 448/98 e s.m.i. (art 13 L. 97 del 06.08.2013)

art 11 D.M. 452/2000

D.M. 337/2001

D.lgs. 30/2007 di recepimento della direttiva 2003/109

D.lgs. 40/2014 di recepimento della direttiva 2001/98 art. 12

Accordi euromediterranei

DPCM 159/2013

Cosa fare

La domanda (il cui modulo può essere scaricato anche dal sito del Comune), deve essere presentata dalla madre entro e non oltre  SEI MESI DALLA DATA DEL PARTO.

Modalità per l'effettuazione dei pagamenti

Il servizio non prevede pagamenti

Strumenti di tutela

Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della nota trasmessa ai sensi dell'art. 10 bis (Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza) della L. n. 241/90 modificata dalla L. n. 15/2005, l'interessato può presentare per iscritto eventuali osservazioni, eventualmente corredate da documenti.

Documenti e link

Atti e documenti da allegare all'istanza: elenco documentazione:
  • Modulo di domanda
  • Fotocopia dell’Attestazione I.S.E.E.
  • Fotocopia documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.
  • Fotocopia permesso di soggiorno per i cittadini extracomunitari..
  • Codice IBAN c/c intestato (o cointestato) del richiedente da indicare nel modulo della domanda.
Modulistica e fac-simile:

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