Attivazione, variazione e cessazione di un'utenza

La dichiarazione del tributo TARI, corrispondente alla richiesta di attivazione del servizio secondo quanto previsto dalla Del. ARERA n. 15/2022/R/rif, deve essere presentata all’Ufficio del Comune competente della gestione della TARI mediante uno dei punti di contatto messi a disposizione ovvero tramite posta, via e-mail, posta elettronica certificata (pec) o mediante sportello fisico, compilando l’apposito modulo scaricabile tra gli allegati e disponibile presso gli sportelli fisici.

La dichiarazione originaria di attivazione deve essere presentata dal soggetto passivo del tributo all’ufficio competente della gestione della TARI entro il termine di 30 giorni solari dalla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. Nel caso di occupazione in comune di un’unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.

La dichiarazione di variazione/cessazione deve essere presentata dal soggetto passivo del tributo all’ufficio competente della gestione della TARI entro il termine di 90 (giorni) giorni solari dalla data di intervento della variazione o cessazione.

La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal Comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il termine di cui al secondo comma del presente articolo. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l’obbligo dichiarativo.

Le dichiarazioni o le comunicazioni con richieste di riduzioni del tributo o di esclusioni di superfici possono essere presentate in ogni tempo e producono effetti a decorrere dalla data di presentazione non avendo effetti retroattivi.

Le variazioni intervenute nel corso dell’anno, relative in particolare alle superfici e/o alla destinazione d’uso, che comportano un aumento del tributo producono effetto dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Nell’ipotesi in cui le variazioni comportino invece una riduzione del tributo, il riconoscimento del minor tributo è subordinato alla presentazione della dichiarazione secondo le modalità e i tempi previsti dal presente articolo. Delle variazioni del tributo si tiene conto in sede di conguaglio.

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